Con il messaggio n. 25623 del 12 ottobre 2010, l’Inps interviene in merito alla possibilità che un’azienda già fruitrice di un periodo di Cigo e di un successivo periodo di Cigs per “evento improvviso ed imprevisto” possa richiedere, senza soluzione di continuità, un ulteriore periodo. Si spiega che diverse causali addotte per una richiesta di un nuovo periodo di Cigo, rendono ammissibile che un’azienda, dopo un periodo di Cigo ed uno successivamente di Cigs, possa chiedere un ulteriore periodo di Cigo senza soluzione di continuità. Resta il requisito che sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge: non imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà dello stesso, prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa e rispetto dei limiti temporali dettati da legge. Già con il messaggio n. 6990/2009, l’Istituto ebbe a chiarire che “nei casi di richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS, è possibile accogliere l’istanza di CIGO, o ritenere legittima l’autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime”. Tali prestazioni si basano su presupposti differenti e la situazione dell’azienda può ben essersi aggravata nel corso della sospensione fondata l’autorizzazione di Cigo.
weekly news 41/2010