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Buonauscita a rate non solo per i dipendenti della PA, ma anche per le casse dei professionisti

Pubblicato il 15 ottobre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La circolare Inpdap n. 17/2010, dello scorso 8 ottobre, illustra le novità introdotte dalla Manovra estiva nella materia del trattamento di fine servizio e di fine rapporto. In particolare, oggetto di approfondimento sono i commi 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 12 del Decreto legge n. 78/2010, come convertito nella Legge n. 112/10, che hanno introdotto nel pubblico impiego una nuova regola di pagamento delle indennità di fine servizio, oltre a stabilire che dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011 tutti i trattamenti di fine servizio vengano determinati secondo le regole del Codice civile (articolo 2120), cioè come avviene per i dipendenti privati. Dunque, la vera novità apportata dalla Manovra in materia di stabilizzazione e competitività economica è la buonauscita a rate per i dipendenti pubblici.L’Inpdap precisa che l'ambito di applicazione di questa nuova modalità di erogazione non interessa solo i dipendenti diretti della Pubblica amministrazione, anche i lavoratori dipendenti da Enti che rientrano nel bilancio consolidato dello Stato, di cui all’elenco Istat individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009. Le rate sono, così, ammesse anche per i dipendenti di federazioni, consorzi, istituti di ricerca, amministrazioni locali, enti previdenziali e casse professionali. Il pagamento rateale della buonuscita si applica a condizione che l'ammontare della prestazione sia superiore a 90 mila euro. Sono previste due rate annuali, se l’ammontare supera i 150mila euro, per arrivare al pagamento di tre rate nel caso di cifre superiori, con prima tranche di 90 mila euro, seconda di 60 mila euro e terza pari al residuo importo. Nel dettaglio, spiega la circolare 17/2010, il limite d'importo della buonuscita è considerato al lordo delle trattenute fiscali e, quindi, anche delle eventuali esenzioni fiscali spettanti. Per quanto riguarda i termini di pagamento, la prima rata o l’unica complessivamente versata verrà corrisposta non prima di 181 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione di servizio, come stabilito dalla Legge n. 140/1997. L’equiparazione dei dipendenti della P.a. propriamente detta con i dipendenti degli enti compresi nell’elenco Istat avviene, specificatamente per quelli che sono iscritti all’Inpdap, ai fini del Tfs. In tal caso, è da ricordare che i dipendenti delle casse privatizzate già seguono le regole ora introdotte per i dipendenti pubblici.

weekly news 41/2010

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