La Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 21215 del 14 ottobre 2010, ha respinto il ricorso presentato da una S.r.l. avverso la decisione con cui i giudici della Corte d'appello de L'Aquila avevano annullato un licenziamento dalla stessa intimato nei confronti di un proprio dipendente condannandola, altresì, al risarcimento del danno emergente, biologico e morale subito dal lavoratore. La società sosteneva che il licenziamento fosse stato legittimamente irrogato in quanto il dipendente, senza fornire alcun avviso, aveva abbandonato il posto di lavoro e prolungato poi l'assenza per i tre giorni successivi. Per i giudici di merito, tuttavia, il comportamento del lavoratore poteva ritenersi giustificato su di un piano di buona fede per il fatto che lo stesso, reduce da un grave infortunio, si era allontanato dal luogo di lavoro dopo aver accusato dei persistenti disturbi in presenza dei quali gli stessi colleghi lo avevano invitato a tornare a casa. Proprio in considerazione di questa situazione, lo stesso aveva ritenuto di essere in permesso o, comunque, assente giustificato non essendo stato poi nemmeno avvisato dalla società del fatto che quest'ultima ritenesse, per contro, la sua assenza come “ingiustificata”. Interpretazione, questa, che anche i giudici di Cassazione hanno ritenuto di dover confermare.
weekly news 41/2010