Il ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 36/2010 presentato dai Consulenti del lavoro, interviene a chiarire un quesito in merito all’eventuale esclusione dei lavoratori occupati in aziende industriali del settore laterizi, addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato per l’edilizia stradale, dal computo della base occupazionale ex art. 5, comma 2 della Legge n. 68/99, come modificato dall’art. 1, comma 53 della Legge 247/2007, per il calcolo della quota di riserva dei lavoratori disabili (art. 3). Si chiarisce che l’intervenuta modifica riguarda l’articolo 5, nel senso che “non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore”. Dal momento che l’inquadramento dell’azienda in uno dei settori tassativamente indicati nell’art. 5 costituisce requisito essenziale ai fini della corretta applicazione della disposizione, si indica che: - l’espressione “personale di cantiere”, non individua specifiche mansioni e/o profili di lavoratori, ma si riferisce alla generalità dei dipendenti che operano all’interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile; - per cantiere si deve intendere qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile - art. 89 del Dlgs n. 81/2008 - il cui elenco è riportato nell’allegato X dello stesso decreto; - i datori di lavoro del settore edile, con esclusivo riferimento al periodo di attività del cantiere, escluderanno dalla base di computo i dipendenti che sono adibiti ad attività lavorativa all’interno del cantiere includendo, invece, nella base di computo i dipendenti che operano in luoghi diversi da quello del cantiere. Pertanto, i lavoratori occupati in aziende del settore laterizi addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato non devono essere esclusi dal computo della base occupazionale per il calcolo della quota di riserva, in quanto pur svolgendo attività afferenti la produzione di manufatti per il settore dell’edilizia stradale, gli stessi non possono rientrare nella definizione di “personale di cantiere”, né tanto meno svolgono attività all’interno del “cantiere”.
weekly news 42/2010