La Suprema Corte, sezione Lavoro, con la sentenza n. 20357 del 28 settembre 2010 ha rigettato il ricorso presentato da un'azienda condannata dal Tribunale per aver licenziato due lavoratori apprendisti in violazione delle norme vigenti. Nei fatti l'azienda aveva comunicato a due lavoratori la cessazione del rapporto per scadenza dei contratti di apprendistato. I due lavoratori avevano contestato la cessazione perchè avvenuta dopo la scadenza del termine di vigenza dei contratti; a questo il datore di lavoro aveva controbattuto che la durata del rapporto di apprendistato doveva ritenersi legittimamente prorogata per effetto delle assenze per malattia dei due lavoratori. Per la Cassazione è vero che l'apprendimento professionale deve essere effettivo e non meramente formale, ma se a seguito di una assenza prolungata dal lavoro da parte dell'apprendista il datore ritiene di dover prolungare il rapporto e quindi di posticipare il termine di scadenza, dovrà effettuare una formale comunicazione al lavoratore, “non limitandosi a far decorrere il termine concordato, per poi comunicare a posteriori che ha ritenuto di non considerare un dato periodo. Il criterio di effettività è criterio di garanzia, che non può risolversi nel venir meno della certezza del termine finale del rapporto e determinare così una situazione di ambiguità”.
weekly news 42/2010