Con l’approvazione a maggioranza del Ddl collegato lavoro ad opera del Senato – il provvedimento torna oggi all’aula della Camera per il via libera definitivo - viene rivista la definizione di lavoro sommerso e viene fatta una distinzione tra la vecchia nozione di lavoro “nero” e la nuova formale nozione di lavoro “sommerso”, che appare molto più restrittiva, specie ai fini della sospensione dell’attività imprenditoriale.La nozione di lavoro sommerso viene ora sdoppiata. Da una parte si pone quella “formale”, che presuppone l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.500 a un massimo di 12mila euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ogni giorno effettivo di lavoro irregolare. Dall’altra si colloca la definizione “sostanziale” di lavoro irregolare, che fa riferimento al Testo unico per la sicurezza e che mira a riconoscere la tutela specifica del lavoratore, presupponendo una sanzione in caso di impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. La distinzione vale, soprattutto dal punto di vista operativo, ai fini della corretta interpretazione dei requisiti necessari per la sospensione dell’attività d’impresa. Per la sospensione vera e propria, infatti, varrà esclusivamente la nozione “sostanziale” di lavoro sommerso. Cioè, è necessaria l’assenza della “riconoscibilità” di fatto del rapporto di lavoro per far scattare, per legge, la cessazione dell’attività lavorativa. È, poi, da aggiungere che la sospensione scatta al verificarsi di una doppia circostanza:- l’organo di vigilanza del ministero del Lavoro riscontra, direttamente o su segnalazione, l’impiego di lavoratori non regolarizzati; - il datore è accusato di reiterate e gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. In tal caso, la sospensione può essere disposta anche dal funzionario ispettivo della Asl, che attesta la violazione di una o più disposizioni previste dall’allegato I del TU sicurezza. Il datore di lavoro che non rispetta l’ordine di interrompere l’attività lavorativa è punito con la reclusione fino a sei mesi, se la sospensione è stata disposta per motivi di sicurezza, e con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, se la sospensione è disposta per lavoro irregolare. Il collegato lavoro prevede che la sospensione dell’attività lavorativa per irregolarità sia applicata solo nel caso di lavoro nero subordinato e non anche nelle ipotesi di lavoro nero autonomo e parasubordianto. Con la nuova definizione di lavoro irregolare non sarà più possibile sanzionare l’impiego sommerso di un co.co.co. a progetto che sia riconosciuto tale.
weekly news 42/2010