La Manovra per il 2010 ha semplificato le regole dell’accertamento sintetico a partire dall’anno d’imposta 2009. Fino al 2008, infatti, l’accertamento sintetico poteva essere messo in pratica attraverso tre strade: spesa effettiva (accertamento sintetico “puro”); disponibilità del bene (redditometro); spesa per incrementi patrimoniali e relativa presunzione. A partire dal 2009, è stata abrogata la norma sugli incrementi patrimoniali, secondo la quale le spese per i suddetti incrementi si presumono sostenute con i redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui sono state effettuate e nei 4 anni precedenti. Con le novità introdotte per la lotta all’evasione fiscale, quest’ultima norma è stata annullata, insieme con la previsione che teneva in considerazione gli incrementi patrimoniali in base al reddito degli ultimi 5 anni. Le spese, infatti, vengono fatte rientrare tra le spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, che definiscono il reddito presunto dell’anno di effettuazione dell’esborso. La novità più interessante introdotta dal Decreto legge n. 78/2010 riguarda la presunzione relativa, con onere probatorio a carico del contribuente, su cui si fonda l’accertamento sintetico: il reddito posseduto in un determinato periodo d’imposta “finanzia” le spese sostenute nel corso del medesimo periodo d’imposta. Tale presunzione legale può essere contestata se il contribuente, in possesso di atti certi, prova che il finanziamento delle spese si è realizzato con redditi relativi a precedenti periodi d’imposta, oppure con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o con liberalità. Dunque, a partire dal periodo d’imposta 2009, l’accertamento sintetico si può mettere in atto sulla base delle sole due metodologie preesistenti: quella basata sulla spesa effettiva sostenuta nel periodo d’imposta e quella basata su elementi induttivi di capacità contributiva, individuati con l’analisi di un campione significativo di contribuenti, tenendo comunque conto della spesa effettiva. Le nuove norme entrano in vigore dal 2009 e potrebbero far pensare anche ad una applicazione retroattiva. Al momento, si resta in attesa del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze per conoscere il “contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva” necessario ad operare la rettifica del reddito, estrapolato dall’analisi di campioni di contribuenti differenziati per composizione del nucleo familiare e zona geografica di residenza. Si ricorda, infine, che prima di emettere l’accertamento, l’ufficio dovrà invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti e, quindi, attivare l’accertamento con adesione tramite contraddittorio.
weekly news 42/2010