Di recente, sempre più sentenze della Corte di giustizia Ue e della Corte di Cassazione sono intervenute per far chiarezza sul principio della detrazione dell’Iva, che realizza la sua neutralità prima del consumo effettivo di un bene o di un servizio. Di norma, infatti, un contribuente soggetto passivo può recuperare l'imposta pagata qualora relativa ad un operazione inerente all'attività svolta, se viene esercitato correttamente il diritto alla detrazione e se l'operazione non rientra nei casi di indetraibilità. L’incrementarsi degli scambi internazionali, favoriti anche da un crescente abbattimento delle frontiere, ha contribuito a far dilagare il fenomeno delle frodi Iva. Per tali ragioni, la recente giurisprudenza ha tentato di fissare principi di diritto, internazionali e nazionali, sempre più precisi al fine di specificare tutti i casi in cui la detrazione e ammessa e quando, invece, no. Specificatamente, la Corte di giustizia Ue - ribadendo che la detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell’Iva e, in linea di principio, non può essere soggetta a limitazioni - ha voluto rafforzare il concetto secondo cui il diritto alla detrazione non può in nessun caso generare situazioni fraudolente o abusive, autorizzando i soggetti passivi dell’imposta ad avvalersi erroneamente di un principio comunitario. Perciò, tutte le volte che non si ravvisano frodi vere e proprie, ma solo errori formali, il diritto alla detrazione non può essere negato. Dunque, l’errore può essere corretto, informando tempestivamente il Fisco, prima di procedere con la detrazione. Limitazioni alla detrazione sono ammesse solo nel caso in cui prevalga la natura sanzionatoria dell’azione e, se tale limite non eccede il principio di proporzionalità, esso risulta compatibile con il diritto comunitario.
weekly newws 42/2010