Notizia

La risoluzione delle cause tra lavoratore e datore alla luce del Collegato lavoro

Pubblicato il 21 ottobre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Le cause di lavoro, alla luce delle novità introdotte con il Collegato lavoro, potranno essere risolte in sede di arbitrato, piuttosto che davanti al giudice del lavoro o in sede di conciliazione facoltativa.  Il canale privilegiato per la definizione delle liti è, comunque, l'arbitrato che viene però escluso per i casi di licenziamento e di dimissioni. Lavoratore e datore, per poter ricorrere a questa via alternativa, evitando il percorso ordinario, dovranno sottoscrivere un'apposita clausola compromissoria che, a pena di nullità, dovrà essere certificata da una commissione di certificazione per attestare l'effettiva volontà delle parti al momento della sottoscrizione della clausola stessa. La clausola potrà essere sottoscritta in ogni momento del rapporto di lavoro, ma non prima della conclusione del periodo di prova, se previsto dal contratto di lavoro, ovvero, negli altri casi, non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso. Come pre-condizione all'arbitrato è necessario che tale strumento sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Qualora tali accordi non intervengano nell'arco di un anno dall'entrata in vigore del collegato, sarà il ministro del Lavoro a convocare le parti sociali al fine della promozione dell'accordo o, eventualmente, a procedere, nei sei mesi successivi, con un proprio decreto che renda operativo il nuovo istituto.  Per quel che concerne i licenziamenti, gli stessi dovranno essere impugnati entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla comunicazione dei motivi, se non contestuale. A questo punto il lavoratore potrà avanzare richiesta di conciliazione o instare il giudice del lavoro entro, però, il termine di 270 giorni dall'impugnazione del licenziamento.

weekly newws 42/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).