Notizia

L ' Adc milano emette la norma 178 2010

Pubblicato il 21 ottobre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Commissione Adc - Associazione Dottori Commercialisti – Milano ha emesso la norma di comportamento n. 178 del 20 ottobre 2010. Il documento interviene nel computo degli ammortamenti deducibili da parte delle società conferitarie in presenza di ammortamenti civilistici inferiori a quelli ammessi fiscalmente. In sostanza si spiega che: i) nei conferimenti di azienda, eseguiti in neutralità fiscale, deve essere assunto sempre il costo dei beni in capo alla società conferente: la società conferitaria calcola e deduce gli ammortamenti in base al costo delle immobilizzazioni fiscalmente riconosciuto in capo alla conferente;  ii) se gli stessi, in tutto o in parte, non siano imputati a conto economico la deducibilità deriva dall'applicazione dell'articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir, poiché permette di operare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi per quelle spese ed altri componenti negativi che, anche se non imputabili a conto economico, restano deducibili per legge;  iii) nel caso la differenza sia imputabile a un cambiamento di valutazione della vita utile del bene non potrà essere seguito lo stesso comportamento: la differenza non è deducibile negli anni previsti dal piano originario ma in quelli successivi con l’allungamento del periodo di ammortamento messo in atto dalla conferitaria. Le conclusioni contenute nel documento risultano estendibili ai casi di fusione e scissione.

weekly newws 42/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).