La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 21 ottobre 2010 relativa alla causa C-385/2009, spiega che per la detrazione dell’imposta sugli acquisti non è necessaria la partita Iva se tali spese sono antecedenti alla richiesta della stessa. Resta fermo che l’acquisizione del numero identificativo debba avvenire entro tempi ragionevoli. Il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui l’imposta detraibile è esigibile, dunque l’acquisizione della PI non è atto costitutivo del diritto in oggetto, ma è un requisito formale nel momento dei controlli: l’inosservanza del requisito è sanzionabile con ammenda amministrativa non con la negazione della detrazione. Inoltre si precisa che non si può impedire la detrazione se il soggetto passivo si registra in tempi ragionevoli dal momento della ricezione delle fatture. Sei mesi sono ritenuti tempi ragionevoli.
weekly newws 42/2010