La Corte di cassazione, con ordinanza n. 21661 del 22 ottobre 2010, ha chiarito che la procedura di accertamento tributario da redditometro ricade tra gli accertamenti standardizzati attraverso l'applicazione di parametri o di studi di settore e “costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati ... ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente”. Nel caso di specie, la Corte ha stabilito, nel respingere il ricorso di una contribuente che aveva ricevuto un accertamento dopo aver acquistato un appartamento molto costoso, che è valido l'accertamento fiscale se il contribuente non dimostra la contemporaneità fra il prestito della famiglia e l'acquisto di una casa. L’ordinanza implica la retroattività delle modifiche della Manovra 2010: in quanto accertamenti standardizzati redditometro e studi soggiacciono alla regola che prevede che la forma evoluta prevalga, se più favorevole al contribuente, sulla precedente. Pertanto, la regola che il nuovo accertamento sintetico sia riservato agli anni 2009 e 2010, potrebbe essere superata dalla decisione dell’ordinanza in oggetto e, dunque, essere considerata valida anche per il pregresso.
weekly news 43/2010