Secondo quanto sancito dall'articolo 1655 del Codice civile, "l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro". La disciplina a proposito di questa tipologia contrattuale è molto ampia e articolata e prevede il rispetto di requisiti ben precisi per non incorrere in forme di somministrazione di manodopera irregolare e fraudolenta.Proprio i requisiti che l’appaltatore deve possedere sono l’elemento distintivo che caratterizza questo tipo di contratto dalla somministrazione di lavoro. Ad esempio, nel contratto di appalto i mezzi e le attrezzature necessarie possono anche non essere di proprietà dell’appaltatore, purché sussista comunque un’organizzazione di mezzi in capo all’appaltatore. L’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati deve riguardare l’appaltatore stesso, così come non vi devono essere sovrapposizioni e interferenze tra il personale del committente e quello dell’appaltatore. Nonostante le precisazioni fornite nel corso del tempo da parte del ministero del Lavoro (interpelli) e da parte di altre istituzioni, che al riguardo hanno emanato specifici documenti di prassi (Fondazione studi dei consulenti del lavoro), molti aspetti della disciplina del contratto di appalto risultano ancora poco chiari e necessitanti di ulteriori interpretazioni ufficiali. Dopo il recente intervento del ministero del Lavoro, che ha rilasciato la circolare n. 34 del 2010 con la quale sono state offerte disposizioni per l’utilizzo dell’istituto dell’appalto nel settore del Turismo, si resta in attesa di una nuova circolare ministeriale che dovrebbe chiarire altri aspetti finora trascurati, come quelli sulla sicurezza. La circolare n. 34/2010 ha, comunque, già tracciato alcuni indirizzi estendibili per analogia anche a tutti gli altri settori. Uno di questi è il principio della responsabilità solidale, in virtù del quale il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti, secondo quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento. Si tratta di una specifica tutela posta a favore del lavoratore impiegato nell’appalto, la cui regolarità di versamento della contribuzione può essere accertata tramite il Durc.
weekly news 43/2010