In risposta ad un quesito sollevato dall’Ance, il ministero del Lavoro ha emanato la nota protocollo n. 17549/2010, nella quale si offre un'importante precisazione in materia di costi della sicurezza. Nell’effettuarne la stima, ai sensi del Testo Unico sicurezza (Dlgs n. 81/2008) e del codice dei contratti pubblici (Dlgs n. 163/2006), il Ministero ribadisce che le amministrazioni appaltanti devono ricomprendere nel calcolo, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. La stima deve essere congrua ed analitica per ogni singola voce e riferita a elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. Inoltre, ogni singola voce del costo sicurezza deve essere valutata considerando il costo di utilizzo nel cantiere interessato, ricomprendendo anche la posa in opera e il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, e stabiliscono la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Secondo poi il citato Testo unico della sicurezza, il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza fissati in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto. Con la nota in oggetto, il Ministero specifica ulteriormente che le spese di manutenzione, di riscaldamento/condizionamento e di pulizia dei baraccamenti si conteggiano tra i costi della sicurezza dei cantieri temporanei o mobili e in quanto tali non sono soggette a ribasso d'asta negli appalti.
weekly news 43/2010