Per rideterminare il valore d’acquisto dei terreni, edificabili o a destinazione agricola, di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi alla data del 1° gennaio 2010, c’è tempo fino al 2 novembre prossimo. La possibilità è riservata a persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali operanti fuori dal regime d’impresa. Il contribuente, ottenuta la perizia e l’asseverazione, pagherà la sostitutiva con l’F24, esponendo il codice tributo 8056. Se sceglie il pagamento frazionato, sempre il 2 novembre deve versare la prima rata annuale. Le altre 3 di pari importo devono essere versate entro il 31 ottobre 2011 ed entro il 31 ottobre 2012, maggiorate degli interessi al 3% annuo. Si ricorda che solo le rate successive alla prima possono essere oggetto del ravvedimento operoso in caso di ritardo od omissione (la prima o unica rata perfeziona l’opzione della rivalutazione rendendola non rettificabile). La rivalutazione deve risultare nella dichiarazione dei redditi, con indicazione del valore del terreno e dell’imposta. In merito alle partecipazioni, con esposizione del codice 8055, è da aggiungere che le società quotate non possono rivalutare. Una divergenza emerge dalla limitazione delle Entrate al rimborso delle rate versate nei soli 48 mesi precedenti, nel caso di una nuova rivalutazione: l’orientamento della Cassazione è verso il riconoscimento del rimborso integrale.
weekly news 43/2010