Notizia

No all ' agevolazione per le attivita' a pagamento a favore di terzi

Pubblicato il 27 ottobre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21875 del 26 ottobre, pur confermando che, ai sensi dell'articolo 111 del Tuir, è esclusa la natura commerciale delle attività svolte dagli enti associativi in favore dei propri associati e l'imponibilità delle somme da questi versate a titolo di quote associative, ha sottolineato come, comunque, non hanno diritto al trattamento fiscale di favore le attività a pagamento poste in essere da un’associazione non profit che siano svolte nei confronti di “terzi”.  Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, il Fisco aveva contestato l’esistenza di un’attività imprenditoriale non dichiarata in capo ad un'associazione senza scopo di lucro, nella specie una scuderia, in considerazione di alcuni compensi percepiti occasionalmente per “lezioni di equitazione e ricovero dei cavalli". Per la Corte, che ha ribaltato le precedenti decisioni di merito, era legittimo che le attività a pagamento, anche se poche, andassero tassate.

weekly news 43/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).