Luca Miele, dirigente del Dipartimento delle Finanze, ha ribadito che saranno ritenute valide le comunicazioni successive al termine (28 dicembre) in cui per le imprese è consigliabile inviare le documentazioni sui prezzi di trasferimento all'Amministrazione finanziaria, se le stesse siano state trasmesse antecedentemente all'inizio di accessi ispezioni e verifiche ex provvedimento delle Entrate di fine settembre. Dunque, niente sanzioni dalla verifica del Fisco, precedente alla comunicazione ma posteriore al provvedimento, per i contribuenti che presentano la comunicazione sulla documentazione del transfer pricing entro fine anno. La proroga troverà ufficializzazione, secondo quanto promesso, da una circolare dell’agenzia delle Entrate o dal decreto legge di fine anno. Per l'Ocse le linee guida 2010 hanno valore retroattivo in quanto chiarificazioni e puntualizzazioni di quelle del 1995. Sulla questione della retroattività della direttiva Ocse di luglio 2010 non si sbilancia la Direzione centrale accertamento dell'Agenzia, che pone l’attenzione più sul perfezionamento delle metodologie di controllo. Di contro, l'Agenzia annuncia di voler respingere qualunque tipo di automatismo nell’inserimento delle società che non dovessero presentare nei tempi la documentazione transfer pricing nell’elenco delle best practices.
weekly news 43/2010