Se una delle parti esercita la facoltà di recedere con effetto immediato dal rapporto di lavoro, quest'ultimo, stante l'efficacia obbligatoria del preavviso di licenziamento, si risolve immediatamente conseguendone, come unico obbligo della parte recedente, quello di corrispondere l'indennità sostitutiva; da tale momento, in ogni caso, eventuali fatti sopravvenuti non hanno più nessuna rilevanza.E' quanto ribadito dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 22443 del 4 novembre 2010 in una vicenda in cui un datore di lavoro pretendeva di convertire un licenziamento irrogato per giustificato motivo in licenziamento per giusta causa.
weekly news 44/2010