Notizia

Black list, moratoria sulle sanzioni

Pubblicato il 05 novembre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il Fisco si mostra tollerante verso coloro che non hanno trasmesso gli elenchi con le comunicazioni delle operazioni Black list entro lo scorso 2 novembre. Come ufficializzato con la circolare n. 54/E/2010, l’agenzia delle Entrate, pur non prorogando l’adempimento, ha riconosciuto che eventuali errori dovranno imputarsi alle obiettive condizioni di incertezza derivanti dal “carattere di novità dell'adempimento”. Pertanto, le violazioni nella compilazione dei modelli relativi al trimestre luglio-settembre (contribuenti trimestrali) ed ai mesi da luglio a novembre (contribuenti mensili), in sede di controllo, non saranno punite. Così, in caso di omesso invio degli elenchi, i contribuenti potranno avvalersi del ravvedimento e, trasmettendo le comunicazioni entro il termine per la dichiarazione Iva 2010, pagare una sanzione ridotta di 51 euro. In tutti gli altri casi di errori, non sarà applicata alcuna penalità se si procede con le dovute correzioni, a patto che gli elenchi siano stati inviati tempestivamente, anche se nel frattempo il contribuente è stato sottoposto dal Fisco a verifica. La circolare 54/E è stata molto chiara nello specificare che la non punibilità riguarda le infrazioni nella compilazione delle comunicazioni, che dovranno comunque essere tempestivamente trasmesse, mentre non si estende alle violazioni di omessa presentazione delle comunicazioni stesse. In ogni caso, la non punibilità delle comunicazioni inviate con dati incompleti od errati costituisce un fatto molto importante per i contribuenti, se si pensa che il regime sanzionatorio riguardante le infrazioni in materia di trasmissione telematica degli elenchi black list è particolarmente severo, anche per via dell'inapplicabilità del principio del cumulo giuridico. È inoltre da ricordare che la sanzione di 51 euro si applica per ciascun elenco omesso, indipendentemente dal numero di soggetti e operazioni non comunicate. La regolarizzazione si verifica nel momento in cui si inoltra la comunicazione omessa (modello F24 con codice residuale 8911) e contemporaneamente si paga l’importo indicato.

weekly news 44/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).