Un caso di cosiddetto “tovagliometro” è l’oggetto della sentenza n. 120/13/10, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova. La fattispecie riguarda un contribuente, socio di un ristorante, che ricorreva verso un accertamento sul proprio reddito da partecipazione nella Snc, la quale, a sua volta, era stata oggetto di un accertamento del reddito d’impresa per l’attività svolta. La società aveva avviato un ricorso contestando le modalità utilizzate dall’ufficio dell’Amministrazione finanziaria per ricostruire in maniera induttiva il reddito, basandosi – a suo avviso – su dei “presupposti errati” e “senza tener conto della realtà aziendale”. La ricorrente, nello specifico, contestava il metodo del Fisco con cui era stato determinato il numero dei coperti venduti e, in particolar modo, riteneva che la valutazione del prezzo medio operata intorno a 30 euro a pasto fosse sovrastimata, in quanto il conto per un pranzo si attestava in media intorno ai 18-20 euro. La conclusione cui sono giunti i giudici tributari é che, una volta validato l’accertamento alla Snc, è legittima la rettifica effettuata nei confronti del socio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 del Tuir, secondo cui i redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione in modo proporzionale alla quota di utile. Di conseguenza, l’accertamento effettuato sulla società consente anche la rettifica operata nei confronti del socio ristoratore, anche se i due controlli sono oggetto di contenziosi operati in perfetta autonomia.
weekly news 46/2010