Un contribuente ricorre contro l’avviso di accertamento notificato dall’Amministrazione finanziaria, con il quale gli veniva contestato, in relazione alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2004, un maggior reddito Irpef con l’aggiunta di interessi e sanzioni per circa 50mila euro. La sentenza n. 134/2/10, accogliendo il ricorso del contribuente, ha ritenuto che l’accertamento da redditometro impugnato, si basasse su elementi contraddittori e apparisse dunque privo di quegli elementi induttivi necessari a dimostrare la maggiore capacità contributiva del ricorrente. Nello specifico, non si era tenuto conto, nell’applicare il metodo del redditometro, del contributo economico fornito al contribuente dalla moglie e dagli altri componenti della famiglia e le sopravvenienze attive dei depositi bancari. Tali elementi, infatti, sono utili ai fini di comprovare la compatibilità della capacità contributiva del ricorrente con le spese sostenute per soddisfare le esigenze familiari, personali e per la gestione della propria azienda. Allo stesso modo, non contribuiscono ad incrementare il reddito del contribuente i premi delle assicurazioni sulla vita e le autovetture, che non risultavano direttamente di proprietà dello stesso. Da qui, la decisione di neutralizzare la pretesa del Fisco.
weekly news 46/2010