È regolare la contabilità tenuta con i meccanismi meccanografici, cioè memorizzata su supporti magnetici, per l’esercizio in corso alla data dei controlli a patto che venga immediatamente stampata dalla società oggetto di accertamento, nel momento dell’ispezione fiscale. È illegittima, invece, la detrazione Iva operata sulle fatture passive non stampate e riferite all’anno precedente l’accertamento. Il caso riguarda una società che nel momento dell’ispezione nell’anno 2000 risultava in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei registri contabili relativi all’anno 1999 e per tale motivo invocava l’applicazione retroattiva dell'art. 7, comma 4-ter, del Decreto legge n. 357/1994, che considerava regolare la tenuta di qualsiasi registro con sistemi meccanografici, in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, soltanto con riguardo ai dati relativi all’esercizio in corso, subordinata alla verifica – in sede di accessi, ispezioni e controlli – dell’aggiornamento sugli appositi supporti magnetici, nonché alla contestuale stampa degli stessi, a richiesta degli organi competenti e in loro presenza. La società, ricorrendo in Cassazione, sosteneva che la modifica dell’articolo 7 citato poteva essere intesa nel senso che la regolarità dei registri su supporti meccanografici si potesse estendere all'esercizio per il quale non fossero scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni e che, per l'anno 1999, questi termini non erano ancora scaduti alla data dell’accertamento. Per tali ragioni, l’imprenditore riteneva corretta la detrazione Iva sulle fatture passive del 1999 ancora non stampate e al massimo riconosceva l’appicazione di una sanzione per la non corretta tenuta della contabilità, senza con ciò limitare il diritto alla detrazione. Di parere contrario la Sezione tributaria della corte di Cassazione che, con la sentenza n. 22851 depositata in data 10 novembre 2010, ha ritenuto legittimo il controllo eseguito dal Fisco con cui è stata ritenuta illecita la detrazione Iva sulle fatture passive relative all’anno precedente. Per la Corte, infatti, deve ritenersi illegittima la detrazione dell’Iva operata dal contribuente, nel periodo d’imposta 1999, in quanto relativa ad operazioni registrate in contabilità mediante sistemi meccanografici, ma non ancora trascritte su supporto cartaceo, alla data di avvio dell’attività di controllo. Per la Corte - ai fini della correttezza della detrazione - non conta tanto la modalità di tenuta della contabilità, ma piuttosto il fatto che la contabilità non trascritta era quella relativa all’anno precedente l’accertamento e, dunque, non più rientrante nella fattispecie cui può essere applicato l’articolo 7 comma 4-ter.
weekly news 46/2010