Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 38 del 12 novembre 2010, commenta le principali novità che sono state introdotte dal Collegato lavoro (legge n. 183 del 2010) circa le sanzioni da applicare nel caso di lavoro sommerso.Infatti, il Collegato lavoro ha introdotto una nuova nozione di lavoratore in nero, prevedendo una diversa modulazione degli importi sanzionatori. Inoltre, cambiano anche le sanzioni civili connesse all’impiego di personale irregolare e i soggetti competenti ad irrogare la sanzione. Così, dal prossimo 24 novembre è prevista l’entrata in vigore di una misura sanzionatoria che va ad aggiungersi alla maxisanzione già contemplata per il lavoro sommerso. Si tratta di una misura finalizzata a contrastare il lavoro in nero che secondo il Dicastero deve farsi rientrare in tutte quelle fattispecie in cui si ha l’impiego di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Dunque, proprio l’assenza della suddetta comunicazione segna il presupposto per l’applicazione della maxisanzione che può oscillare tra 1.500 e 12mila euro, con l’aggiunta di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare. La sanzione per il sommerso scatta per i lavoratori subordinati privi di formalizzazione presso il Centro per l’impiego, mentre non è prevista con riferimento ai rapporti di lavoro genuinamente instaurati con lavoratori autonomi e parasubordianti. Il datore di lavoro è esonerato dal pagare la maxisanzione nel caso in cui spontaneamente decide di regolarizzare la posizione dei propri lavoratori. Cioè, nel caso in cui integra per l’intera durata il rapporto di lavoro che ha iniziato senza la comunicazione obbligatoria. Vi sono due modalità per regolarizzare: - se la regolarizzazione avviene spontaneamente entro il 16 del mese successivo all’avvio dell’attività, basta la comunicazione al Centro operativo, in modo tale che risulti specificata la data effettiva di instaurazione del rapporto di lavoro; - se la regolarizzazione avviene dopo, la maxisanzione può essere evitata non solo con la comunicazione al centro per l’impiego, ma anche effettuando il versamento della contribuzione relativa al periodo “scoperto”. Il termine per denunciare spontaneamente la propria situazione debitoria è entro i 12 mesi dal termine per il pagamento di contributi e premi relativi al primo periodo di paga.
weekly news 46/2010