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La casa del dipendente presa in affitto dalla banca va assoggettata a contribuzione

Pubblicato il 15 novembre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La sentenza n. 22739 della Suprema Corte di Cassazione, datata 9 novembre 2010, stabilisce che la casa affittata ad un dipendente dalla banca presso cui lo stesso lavora, si configura come una erogazione in natura da parte dello stesso istituto finanziario al proprio dipendente. Ciò accade, in quanto per il lavoratore il suddetto bene rappresenta un sicuro vantaggio dal momento che lo stesso può disporre di una dimora dal valore decisamente superiore al canone di affitto pagato. L’assegnazione dell’immobile deriva, infatti, esclusivamente dal rapporto di lavoro che lega i due soggetti del contratto e per il tempo della sua durata. In tal caso, l’abitazione messa a disposizione del lavoratore per la durata del contratto di lavoro, ai fini previdenziali, deve essere fatta rientrare nella cosiddetta “retribuzione imponibile” ed essere sottoposta a contribuzione.

weekly news 46/2010

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Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).