La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 23155 del 16 novembre 2010, ha accolto il ricorso presentato da un avvocato che era stato riconosciuto, nei gradi precedenti, come soggetto al pagamento dell'Irap in quanto, pur in mancanza di un'autonoma organizzazione, disponeva di uno studio di 100 metri quadrati che avrebbe accresciuto la sua capacità di guadagno. Secondo la Corte di legittimità, detto assunto era da considerare giuridicamente erroneo in quanto "secondo la giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 3676/07, i presupposti dell'Irap sono costituiti dal possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione o dall'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui”; poiché il possesso di un modesto studio per un professionista deve essere considerato come bene strumentale non eccedente il minimo, la Commissione giudicante, per affermare l'assoggettamento dello stesso all'imposta regionale, avrebbe dovuto in concreto verificare se lo studio dell'avvocato, per la sua ubicazione e dimensioni, potesse essere considerato valore di bene strumentale minimale. Tuttavia, nella specie, le motivazioni della sentenza impugnata erano sul punto piuttosto carenti.
weekly news 46/2010