Niente prorogatio dei poteri per il sindaco dimissionario; la sua rinuncia al mandato, anche in mancanza di sindaci supplenti idonei a reintegrare il collegio, ha, infatti, effetti immediati.
E' quanto sancito dai giudici del Tribunale di Milano nel testo della sentenza n. 42 dello scorso 2 agosto 2010, con cui è stato anche precisato come la prorogabilità dell'incarico di sindaco non sia prevista dalla specifica disciplina dell'articolo 2401 del Codice civile nè possa essere ricavata da un principio generale dell'ordinamento.
La prorogatio – continua la sentenza - non può nemmeno essere ricostruita in via di applicazione analogica dell'articolo 2400 del Codice civile, dettato per la ben diversa ipotesi della cessazione dell'incarico sindacale per scadenza del suo termine.
weekly news 47/2010