Riformando la decisione dei giudici di primo grado, la Commissione tributaria regionale di Milano, con le sentenze nn. 102 e 103 del 15 novembre 2010, ha disposto l'annullamento degli atti di accertamento del Fisco che aveva ripreso a tassazione i costi dedotti relativi alla fornitura di manodopera perchè riportabili a fatti od atti costituenti reato e pertanto non ammessi alla deduzione.
Nei fatti, una società operante nella produzione di carne utilizzava illecitamente manodopera assunta da altre aziende al fine di economizzare su contributi e ritenute fiscali.
Secondo il parere della Ctr occorre distinguere tra indeducibilità dei costi derivante dal principio di inerenza, sancito dall'articolo 109 del Tuir, e indeducibilità ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993, ossia dovuta a costi e spese riconducili ad atti o fatti qualificabili solo come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.
Nel caso trattato, si tratta di costi che vanno a retribuire il lavoro di terzi, estranei all'illecito, e che costituiscono esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti: pertanto non si applica il divieto di deducibilità derivante da attività illecita. Data l'inerenza dei costi, non oggetto di discussione, e il fatto che derivano da fornitura illecita di manodopera ma non da ricavi illeciti, è ammissibile effettuare la deduzione.
weekly news 47/2010