Anche l'amministratore privo di deleghe operative può essere condannato per bancarotta fraudolenta nel caso in cui abbia avuto la percezione “del compimento di attività illecite nell'amministrazione della società” e “dei sintomi di illecito o che le attività incriminate fossero talmente anomale da non poter sfuggire”, ma, pur avendone la concreta possibilità, non sia intervenuto per impedire l'evento dannoso.
E' quanto statuito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 41136 del 22 novembre 2010. In realtà, nella vicenda di specie, la condanna dei gradi di merito dell'amministratore senza deleghe è stata annullata a causa della sopravvenuta prescrizione del reato contestato.
weekly news 47/2010