La Cassazione, con le sentenze n. 23446 del 19 novembre 2010 e 23761 depositata il 23 novembre 2010, interviene in ambito di Irap dei professionisti.
Con la sentenza n. 23446 si chiarisce che le dichiarazioni annuali dei redditi non bastano al Fisco per imporre al piccolo professionista il pagamento dell’Imposta. Nel caso di specie, è stato riconosciuto il diritto al rimborso al professionista senza autonoma organizzazione che si era visto negare la restituzione di quanto versato con la produzione in giudizio delle sole dichiarazioni annuali dei redditi.
Con sentenza n. 23761 la Cassazione spiega che giustifica l’autonoma organizzazione, addotta quale motivazione dell’assoggettamento all’imposta, il pagamento di elevati compensi effettuato a terzi dal professionista. I giudici, nell’accogliere il ricorso dell’Amministrazione contro la sentenza sfavorevole della Ctr, chiariscono che il giudice di merito avrebbe dovuto vagliare l’erogazione di compensi a terzi e non limitarsi a rilevare che il professionista non avesse dipendenti.
weekly news 47/2010