L’invio degli elenchi delle operazioni effettuate con i paesi black list all’Amministrazione finanziaria si presenta più difficile di quanto si potesse immaginare. La mancata proroga della prima scadenza del 2 novembre e stata accompagnata da un ben più importante periodo di tolleranza sui possibili errori commessi da parte dei contribuenti, nel primo periodo di applicazione della norma.
L’agenzia delle Entrate ha, infatti, concesso un periodo di sperimentazione per tutto il 2011, riconoscendo che gli eventuali errori commessi in fase di primo invio delle comunicazioni relative alle operazioni effettuate con soggetti Black List, non sono sanzionabili, a condizione che sia inviata una comunicazione integrativa per sanare le eventuali violazioni, entro il 31 gennaio 2011.
Il frontespizio del modello accoglie così nel campo “tipo di comunicazione” – accanto alla casella “correttiva nei termini” – una casella denominata “comunicazione integrativa”, che – secondo quanto si legge nelle istruzioni – dovrà essere barrata solo nel caso in cui “scaduti i termini di presentazione della documentazione, il contribuente intende rettificare o integrare la stessa, presentando, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti”.
Questo tipo di comunicazione integrativa prevista dal modello appare come una fattispecie a sé che si distingue sia dalla “correttiva nei termini”, che si sceglierà ogni volta che si vuole correggere una comunicazione già inviata e non è ancora passata la scadenza di legge, sia dalla comunicazione integrativa trasmessa oltre l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria.
La scelta di avvalersi di questa forma di regolarizzazione degli errori commessi in sede di prima trasmissione delle comunicazioni black list – tramite appunto l’invio di una comunicazione integrativa da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria - non contempla l’applicazioni di sanzioni, mentre è ammesso il ravvedimento. In quest’ultimo caso, le sanzioni sono attualmente previste nella misura di un decimo del minimo, pari a 51 euro, per ogni comunicazione.
weekly news 47/2010