In vista del calcolo degli acconti Irpef e Ires, in scadenza per il prossimo 30 novembre, particolare attenzione dovrà essere posta dalle società (Spa, Srl e società cooperative) che hanno optato nel 2010 per il regime di trasparenza. Analogamente, regole particolari per il calcolo dell’acconto dovranno essere applicate nel caso di mancato rinnovo dell’opzione, decorsi i tre esercizi sociali obbligatori, oppure nel caso di perdita dei requisiti necessari per l’accesso al regime
Si ricorda che nel primo esercizio di efficacia dell’opzione per la trasparenza solo la società partecipata paga l’Ires secondo le regole ordinarie, sia che si applichi il metodo previsionale che il metodo storico. A loro volta, anche le società partecipanti possono scegliere tra il metodo storico o quello previsionale, ma in quest’ultimo caso dovranno essere considerati gli effetti della trasparenza e, dunque, le partecipate dovranno considerare la quota di acconti Ires a loro attribuita dalla partecipata.
Nel caso di mancato rinnovo dell’opzione della trasparenza fiscale, decorsi i tre periodi d’imposta obbligatori, gli acconti Ires dovranno essere pagati sia dalla partecipata che dalle partecipanti. In caso di opzione per il metodo storico si deve considerare come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione per la trasparenza.
Altro caso da tenere in considerazione nella determinazione dell'acconto di novembre è quello relativo al regime agevolato che i contribuenti possono scegliere: il regime dei minimi. I contribuenti che, nel 2010, hanno aderito al regime fiscale dei "minimi" devono determinare l'acconto Irpef in maniera ordinaria, senza considerare l'adesione alla particolare disciplina agevolativa. L'unica modalità di calcolo percorribile è quella storica e mai la presuntiva.
weekly news 47/2010