L'Inps, a mezzo di messaggio n. 28997 del 18 novembre scorso, ha aggiornato i casi in cui la mancata anticipazione delle indennità da parte del datore di lavoro, sia per volontà di quest'ultimo sia per un'impossibilità oggettiva, dà diritto ad ottenere il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps.Con precedente messaggio n. 18529/2010, l'Istituto aveva previsto il pagamento diretto nei casi di indennità di malattia, maternità, permessi legge n. 104/1992 e congedo straordinario. Ora aggiunge i casi di fallimento del datore di lavoro, il pagamento della Cig già a carico dell'ente e per eventi successi alla chiusura dell'attività del datore di lavoro.Modificato l'Uniemens per comprendervi il versamento alla Cassa di assistenza sanitaria integrativa degli studi professionali (Cadiprof). L'Inps comunica di aver proceduto all'aggiornamento del documento relativo alla trasmissione unificata dei dati contributivi (Uniemens) aggiungendo un campo per consentire ai datori di lavoro e ai consulenti del lavoro di inserire il codice che identifica la convenzione e l'importo del versamento nel modello F24 del fondo di assistenza sanitaria integrativa applicato al dipendente. Il relativo codice è ASSP.
weekly news 47/2010