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Il licenziamento per superamento del comporto giustificato con il totale delle assenze

Pubblicato il 26 novembre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con sentenza 23920 del 2010, la Cassazione ha spiegato che il licenziamento individuale per superamento del periodo di comporto è equiparabile a quello per giustificato motivo obiettivo non a quello disciplinare. Pertanto, il datore di lavoro ha l’obbligo di indicare semplicemente il numero totale di assenze e non di contestare analiticamente le singole assenze dal lavoro del dipendente licenziato. La decisione supera quanto affermato nel pregresso dalla stessa Cassazione.

weekly news 47/2010

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

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