Con sentenza 23920 del 2010, la Cassazione ha spiegato che il licenziamento individuale per superamento del periodo di comporto è equiparabile a quello per giustificato motivo obiettivo non a quello disciplinare. Pertanto, il datore di lavoro ha l’obbligo di indicare semplicemente il numero totale di assenze e non di contestare analiticamente le singole assenze dal lavoro del dipendente licenziato. La decisione supera quanto affermato nel pregresso dalla stessa Cassazione.
weekly news 47/2010