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Nuovo redditometro a partire dall ' anno d ' imposta 2009. Dal possesso del bene alla sua disponibilita'

Pubblicato il 29 novembre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il nuovo redditometro, così come delineato dal Decreto legge n. 78/2010, prenderà in considerazione solo i redditi relativi ai periodi d’imposta dal 2009 in poi; per gli anni passati continuano a valere le regole del vecchio strumento di accertamento, ormai in vigore da più di vent’anni.

Nello specifico, l’articolo 22 della Manovra estiva 2010 elimina la significatività, ai fini di ricostruzione sintetica del reddito delle persone fisiche, della disponibilità di beni e servizi ritenuti indicatori di capacità contributiva. Scompaiono, cioè, i “vecchi” indici per la disponibilità dell’abitazione principale, secondaria, delle auto e delle moto, nonché di spese per servizi di collaborazione domestica, ecc.

Il “nuovo redditometro” fa, invece, esclusivo riferimento alle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta, abbandonando così in apparenza la fattispecie della proprietà e del possesso. Con il nuovo articolo 38 del D.P.R. 600/1973 riformulato si fa, quindi, riferimento, più che alla proprietà od al possesso del bene, alla disponibilità dello stesso dal quale ricavare poi l’entità delle spese necessarie al suo mantenimento che andranno a formare il montante del reddito complessivo determinato in modo sintetico da confrontarsi poi con quello effettivamente dichiarato.

In attesa che tutto ciò diventi prassi - a partire, come detto, dai redditi dal 2009 in poi - gli uffici stanno procedendo con gli accertamenti sui redditi degli anni 2006 e 2007. In relazione alle verifiche su queste due annualità, si continuano ad applicare i vecchi parametri per la determinazione del reddito non senza, però, difficoltà per i contribuenti. Continuano, infatti, ad essere usati i vecchi principi dell’abitazione (mutuo) o dell’utilizzo dei veicoli per la ricostruzione del reddito complessivo netto della persona fisica da sottoporre a controllo, con il rischio che il reddito così individuato possa risultare non congruo. Intanto, anche se continuerà ad essere applicato il vecchio strumento di accertamento (cioè quello attuale basato sul possesso di abitazioni, mezzi di trasporto e spese per servizi diversi), almeno fino al periodo d’imposta 2008, il tutto avverrà con la differenza che non ci si baserà più sulla semplice titolarità, bensì sulla disponibilità del bene. Scopo della modifica normativa è quello di offrire al Fisco un’arma certamente più efficace per combattere le possibili situazioni di evasione, visto che l’onere della prova contraria, a seguito dell’accertamento da parte dell’Ufficio, spetterà al contribuente.

weekly news 48/2010

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