Notizia

Attivita' ispettiva piu' onerosa dopo le novita' del Collegato lavoro

Pubblicato il 10 dicembre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il dopo “Collegato lavoro” continua a richiedere interventi interpretativi da parte degli organi istituzionali. È di ieri, 9 dicembre 2010, la circolare n. 41 del ministero del Lavoro in cui si riepilogano le novità riguardanti l’attività ispettiva: cioè i nuovi obblighi che devono essere assolti dai funzionari del lavoro e le conseguenze per chi non adempie alle diffide. L’articolo 33 della legge n. 183/2010 prevedere regole più rigide per una corretta attività ispettiva, con alcune importanti novità rispetto al passato. In primo luogo, è subentrato l’obbligo in capo all’ispettore di redigere per ogni ispezione un verbale di primo accesso. La consegna obbligatoria alla fine della prima verifica effettuata è condizione di regolarità per le successive fasi dell’accertamento. Il verbale ha dei vincoli in termini di indicazioni che in esso devono essere contenute. La mancanza di contenuti inderogabili può provocare l’annullamento delle successive ispezioni per difetto di motivazione. Se si effettuano più accessi, dopo il primo, l’ispettore dovrà redigere tanti verbali interlocutori in cui si fa presente che gli accertamenti “sono in corso”.In caso di accertamento di violazioni che richiedono l’applicazione di sanzioni, l’ispettore provvederà a diffidare il datore di lavoro trasgressore e gli eventuali obbligati in solido ad eliminare le irregolarità entro i 30 giorni successivi alla data della notificazione. Per chi ottempera alla diffida sono previste sanzioni ridotte, pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa e il pagamento della sanzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato dalla diffida. Per chi non ottempera alla diffida o in caso di illeciti non sanabili scatta l’illecito amministrativo, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 689/1981. Il verbale di accertamento e notificazione deve essere obbligatoriamente unico e contenere necessariamente tutti i dati relativi alla prova degli illeciti, alla diffida, alla possibilità di estinguere gli illeciti e l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi a cui opporre ricorso. Le novità apportate dal “Collegato lavoro” all’attività ispettiva dei funzionari, se da una parte la rendono molto più severa e tutelante per il lavoratore dall’altra ne aumentano anche gli oneri. La maggiore onerosità delle nuove ispezioni è, infatti, da ricercare proprio nell’individuazione dei soggetti – oltre al datore di lavoro – a cui rivolgere la diffida e a cui far pagare le sanzioni.
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