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Inps. Sussidio per i lavoratori svantaggiati riconosciuto all ' azienda che li assume

Pubblicato il 06 dicembre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Inps, con il messaggio 29925 del 2010, riepiloga il programma triennale dal valore di 80mila euro promosso dal ministero del Lavoro, che prevede un intervento strutturale di “welfare to work” in considerazione dell'attuale crisi economia. Scopo del programma è quello di realizzare misure a carattere integrato in grado di incidere sul mercato del lavoro italiano e di mettere in campo interventi volti a tutelare l'occupazione soprattutto delle categorie di lavoratori più deboli. Il Dicastero, con nota protocollo n. 14/0016615 del 30 giugno scorso, ha fissato le linee guida in base alle quali l'Inps deve procedere al pagamento, in favore dei lavoratori svantaggiati che saranno individuati dalle singole regioni, di sostegni al reddito mensili e di incentivi, da erogare in due tranche. In altri termini, l’Inps è chiamato a pagare ai soggetti svantaggiati, nominativamente individuati dalle regioni e indicati direttamente alla rispettiva sede regionale dell'Istituto, un contributo che serve per accompagnare il lavoratore nelle fasi di rimpiego nel mercato del lavoro. Tale contributo sarò erogato sotto forma di sussidi mensili per un importo e per la durata stabiliti dal ministero del Lavoro, per il tempo necessario alla conclusione del percorso di inserimento e, comunque, per un periodo non superiore a 10 mesi. L'importo e la durata di tali sussidi mensili potranno anche differenziarsi da regione a regione, in base alle singole progettazioni esecutive preventivamente approvate dal Ministero. Tale sussidio appare incompatibile con altre forme di sostegno al reddito sempre connesse allo stato di disoccupazione o di inoccupazione e con altri trattamenti previdenziali o assistenziali di natura similare. È, invece, compatibile con altri redditi da lavoro dipendente e/o autonomo purché il reddito del lavoratore interessato resti sempre entro i limiti previsti dalla legge per il mantenimento dello stato di disoccupazione. Il sostegno non può essere riconosciuto in caso di titolarità di pensione di vecchiaia, di anzianità e di inabilità. Può essere, invece, riconosciuto ai titolari di trattamenti di reversibilità, di assegni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di assegni e pensioni di invalidità civile.Nel caso in cui un’azienda decide di assumere un lavoratore che è titolare del suddetto sussidio di integrazione al reddito, l’azienda avrà diritto a ricevere gli importi mensili ancora non maturati dal lavoratore stesso alla data di assunzione, a condizione che l’assunzione sia per un periodo superiore a 12 mesi, anche se con contratto a termine o di apprendistato.

weekly news 49/2010

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