Il Dl n. 78/2010 ha introdotto numerose novità in materia di compensazione dei crediti tributari, che avrebbero dovuto essere accompagnate da interventi chiarificatori da parte dell’agenzia delle Entrate, per sciogliere soprattutto i numerosi dubbi che riguardano l’operatività della norma. Il 2010 si sta chiudendo con un nulla di fatto al riguardo. Molti sono i punti che risultano ancora incerti, specie se si pensa che la norma entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011 (sabato prossimo).
Dal punto di vista soggettivo, una delle maggiori incertezze riguarda i curatori fallimentari, che frequentemente si trovano a dover compensare crediti e debiti tributari sorti dopo la dichiarazione di fallimento, in costanza di procedura. Il problema riguarda proprio la circostanza che i curatori si troverebbero, spesso, a compensare crediti tributari maturati in corso di fallimento con debiti tributari sorti prima, a causa dell’estraneità dei due periodi. L’auspicio è che questi soggetti vengano esonerati dalla compensazione, per sottolineare come il periodo d’imposta gestito dal curatore non possa essere confuso con il periodo in cui ha operato il soggetto fallito.
Dal punto di vista oggettivo, va evidenziato come la compensazione debba interessare solo i crediti e i debiti sorti per imposte erariali e non anche le somme riguardanti i tributi locali, i contributi previdenziali e altre pretese come le multe. Il solo dubbio riguarda l’Irap e le sue diverse interpretazioni come tributo “regionale” o come tributo “proprio”. A questo punto, sarebbe necessario chiarire se l’Imposta sulle attività produttive può essere fatta rientrare o meno nell’ambito di applicazione della norma sulle compensazioni, di cui all’articolo 31 del Dl 78/2010.
weekly news 52/2010