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Autorizzazione ad effettuare scambi intra Ue subordinata al vaglio dell ' Agenzia delle Entrate

Pubblicato il 30 dicembre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il decreto legge n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare scambi intracomunitari, al fine di effettuare un’azione di monitoraggio costante proprio su coloro che hanno espressamente manifestato la suddetta intenzione nella dichiarazione di inizio attività e sono stati inseriti nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie (cosiddetto VIES).

L’Amministrazione finanziaria, a sua volta, ha 30 giorni di tempo per valutare l’esattezza dei dati e per effettuare un’analisi del rischio relativo al soggetto richiedente. Vale il principio del silenzio-assenso: dunque, dal trentunesimo giorno, in assenza di diniego, il soggetto richiedente è iscritto nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati agli scambi intra-Ue.

Con due provvedimenti, recanti la data del 29 dicembre 2010, l’agenzia delle Entrate disciplina le “modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione” per effettuare operazioni intracomunitarie e “i criteri di inclusione delle partite Iva nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati”.

In base alle citate operazioni di verifica, che devono essere poste in atto dal Fisco, tutti i nuovi professionisti e nuovi imprenditori saranno sottoposti ad una serie di controlli mirati, prima di essere autorizzati ad effettuare scambi intracomunitari. Al termine del controllo, si stabilirà se il soggetto analizzato potrà essere incluso o meno nel Vies. La mancanza di alcuni requisiti oggettivi e soggettivi farà emettere l’esito negativo da parte dell’Agenzia, che emanerà un provvedimento di diniego fondato proprio sugli esiti della valutazione effettuata. Questa procedura ha come fine quello di realizzare un archivio europeo attendibile e aggiornato, con lo scopo ultimo di realizzare un’incisiva azione di contrasto alle frodi Iva.

Per la corretta imputazione dei soggetti passivi Iva nell’elenco dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, il provvedimento dell’agenzia delle Entrate fa una distinzione e considera separatamente coloro che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA a partire dal 31 maggio 2010 e fino al 28 febbraio 2011 da coloro che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31 maggio 2010. I soggetti inclusi negli elenchi Vies sono sottoposti periodicamente a dei controlli, per verificare - sulla base di alcuni criteri di valutazione del rischio - la loro permanenza tra coloro che sono ammessi alle citate operazioni intracomunitarie.

Con il secondo provvedimento, l’Agenzia individua specificatamente quali sono i criteri di inclusione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie.

Al trentunesimo giorno dalla manifestazione di volontà da parte del soggetto richiedente, in mancanza di diniego, la posizione viene inserita nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie. Il soggetto, pertanto, dalla stessa data, potrà constatare l’avvenuta inclusione della propria posizione nell’archivio, verificando nei sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie la validità del numero di identificazione IVA attribuitogli.

weekly news 52/2010

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