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Black list. Costi deducibili se dimostrata l ' effettiva attivita' commerciale

Pubblicato il 30 dicembre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Cassazione – sentenza n. 26298 del 2010 – è chiamata alla pronuncia sui costi sostenuti da una software house con aziende domiciliate in paesi c.d. black list. Dà torto all’Amministrazione finanziaria, decidendo per la deducibilità di quei costi purché sia dimostrato, da chi li ha sostenuti (l'onere di provare la deducibilità di un costo spetta all'impresa), che le aziende degli Stati appartenenti alla black list svolgono prevalentemente attività commerciale e che questa è effettiva.

weekly news 52/2010