La Legge di stabilità in vigore dallo scorso 1° gennaio 2011 ha introdotto – tra le altre cose – vere e proprie novità in materia di registrazione di contratti di leasing immobiliare.
Pubblicata sul Supplemento Ordinario della “Gazzetta Ufficiale” n. 281 del 21 dicembre 2010, la Legge introduce, infatti, importanti modifiche alla disciplina fiscale dei detti contratti, sia pure “limitatamente” alle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Rimane, invece, invariato il quadro normativo relativamente all’imposta sul valore aggiunto, nonché la durata minima prevista per le imposte sui redditi, quale requisito per la deduzione.
In pratica, la novità più grande riguarda la registrazione dei contratti di leasing immobiliare stipulati da banche o intermediari finanziari, che a partire dal 1° gennaio 2011 sono soggetti a registrazione solo per scelta volontaria o in caso d’uso.
Inoltre la Legge - nel ridisegnare la disciplina fiscale dei contratti di locazione finanziaria - introduce alcune modifiche che sono raggruppabili in tre categorie:
- per il versamento dell’imposta sostitutiva nei confronto dell’Erario vige la responsabilità solidale dell’utilizzatore in caso di mancato pagamento delle imposte;
- dal 2011 le imposte di trasferimento si versano in misura piena, durante la vigenza del contratto nessun tributo è dovuto e, al momento del riscatto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 168 euro;
- è introdotta un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovute sui contratti “in corso” alla data del 1° gennaio 2011, da versare entro il prossimo 31 marzo.
weekly news 02/2011