Un terzo soggetto, inserito tra società revisionante e revisori dal D.Lgs. n. 39/2010, è incaricato, almeno ogni sei anni (tre, se la revisione legale è svolta su enti di interesse pubblico quali società quotate e banche), del controllo della qualità sull’attività svolta dai revisori. Che, dunque, controllano e (ora) sono anche controllati. E’ imposto che le informazioni ricevute dall’impresa siano documentate, perché l’incaricato del controllo di qualità - persona fisica in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonché di una formazione specifica in materia di controllo della qualità - possa ripercorrere le fasi della revisione, fino alla relazione conclusiva. E’ anche posta sotto esame l’indipendenza del revisore, la sua obiettività, come pure i corrispettivi e qualità e quantità delle risorse che egli impiega.
weekly news 02/2011