Per avvalersi della rivalutazione di partecipazioni e terreni (artt. 5 e 7 della L. 448/2001), occorre possedere il bene alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento. Il perfezionamento dell'opzione dipende dal versamento dell'imposta sostitutiva del 18% entro il successivo 30 novembre e, per le partecipazioni non quotate e i terreni, dal giuramento della perizia di stima entro la medesima data. Pertanto, per le partecipazioni possedute l'1.1.2025, il versamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata) deve essere effettuato entro il 30.11.2025.
Secondo quanto chiarito dalle circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 1.3) e 4.8.2004 n. 35 (§ 2), il perfezionamento della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni o dei terreni è un'opzione definitiva del contribuente che l'ha posta in essere.
Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, quindi, il contribuente non ha diritto al rimborso dell'imposta pagata ed è tenuto a completare il versamento rateale anche quando, ad esempio, in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate, non si sia tenuto conto del valore rideterminato.