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Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni - Termine

Pubblicato il 14 novembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

Per avvalersi della rivalutazione di partecipazioni e terreni (artt. 5 e 7 della L. 448/2001), occorre possedere il bene alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento. Il perfezionamento dell'opzione dipende dal versamento dell'imposta sostitutiva del 18% entro il successivo 30 novembre e, per le partecipazioni non quotate e i terreni, dal giuramento della perizia di stima entro la medesima data. Pertanto, per le partecipazioni possedute l'1.1.2025, il versamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata) deve essere effettuato entro il 30.11.2025.
Secondo quanto chiarito dalle circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 1.3) e 4.8.2004 n. 35 (§ 2), il perfezionamento della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni o dei terreni è un'opzione definitiva del contribuente che l'ha posta in essere.
Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, quindi, il contribuente non ha diritto al rimborso dell'imposta pagata ed è tenuto a completare il versamento rateale anche quando, ad esempio, in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate, non si sia tenuto conto del valore rideterminato.

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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

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Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).