Vicenda travagliata per l'indennità onnicomprensiva appena introdotta dal Collegato lavoro (legge n. 183/2010) che il datore di lavoro è condannato ad erogare al lavoratore per il caso di conversione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Con l'ordinanza interlocutoria del 28 gennaio 2011, n. 2112 i giudici del palazzaccio hanno passato la palla alla Corte costituzionale investendola della questione di legittimità in ordine all'articolo 32 del suddetto “collegato lavoro” nella parte in cui determina in una misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto l'indennità per il risarcimento ai dipendenti soggetti ad una illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro. Secondo l'ordinanza non è infondato il contrasto che si palesa tra la norma in discorso ed i principi di ragionevolezza e di effettività dei rimedi giurisdizionali; inoltre le disposizioni sembrano ledere anche il diritto al lavoro sancito dall'articolo 4 della Costituzione. Il danno liquidato in base all'articolo 32 non è paragonabile e risulta sproporzionato rispetto al rimedio previsto dalla legge n. 604/1966, in quanto non considera la durata del processo e quindi non tutela il lavoratore dal pregiudizio subito. Inoltre tale stato di fatto “può indurre il datore di lavoro a persistere nell'inadempimento, eventualmente tentando di prolungare il processo oppure sottraendosi all'esecuzione della sentenza di condanna, non suscettibile di realizzazione in forma specifica”.
weekly news 04/2011