È arrivata la data di entrata a regime delle riduzioni degli sconti di sanzione per gli accordi con il Fisco (articolo 1, commi 17-22, legge 220/2010, Legge di Stabilità). A decorrere dal 1° febbraio 2011, infatti, in caso di regolarizzazione spontanea o fruizione di strumenti deflattivi si avrà quanto segue.
Nel Ravvedimento operoso, per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011 (sulle irregolarità relative al versamento degli acconti di novembre 2010, si applicano le vecchie riduzioni, ossia 1/10 del minimo) si passa:
- da 1/12 a 1/10 (3%), in caso di omesso versamento di un tributo o di un acconto sanato entro 30 giorni dalla violazione;
- da 1/10 a 1/8 (il ravvedimento lungo dei versamenti sconterà il 3,75%), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione o, se questa non è prevista, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- da 1/12 a 1/10 (da 21 a 25 euro) per le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a 90 giorni.
Nella Conciliazione giudiziale (rientrano nelle nuove sanzioni i ricorsi presentati a partire dal 1° febbraio 2011) si passa al pagamento da 1/3 al 40%.
Per gli atti emanati a decorrere dal 1° febbraio 2011:
- nell’accertamento con adesione si passa da 1/4 a 1/3;
- nell’acquiescenza da 1/4 a 1/3;
- nella definizione agevolata delle sanzioni da 1/4 a 1/3;
- nell’adesione agli inviti al contraddittorio e ai pvc da 1/8 a 1/6.
weekly news 05/2011