E' necessario accertare chi in sostanza viene considerato datore di lavoro per affermare la responsabilità in caso di sicurezza sul lavoro ex Decreto legislativo n. 626/94. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4106 del 3 febbraio 2011, prendendo in esame l’infortunio occorso ad un operaio, dovuto all’utilizzo di una scala non sicura; l'incidente lavorativo era accaduto presso uno dei sette stabilimenti di una grande azienda, gestito da un direttore di stabilimento con poteri e autonomia di spesa fino a 5.000 euro. La Corte Suprema ha bocciato la decisione supportata dalla Corte di merito per la quale non sussisteva una delega a favore del direttore dello stabilimento ed inoltre non era stato nominato un responsabile della sicurezza. I giudici di piazza Cavour sostengono che viene considerato, ai sensi della legge sulla sicurezza sul lavoro, datore di lavoro il soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità della stessa oppure dell'unità produttiva distaccata in quanto detiene poteri decisionali per gestire lo stabilimento. Nel caso trattato, il direttore dell'unità produttiva deteneva poteri decisionali e di spesa, anche se limitata, e pertanto, ai fini della sicurezza, può essere considerato responsabile. Inoltre nelle grandi aziende, pur mancando la delega, il direttore dello stabilimento assume la figura di datore di lavoro; egli è quindi il solo responsabile per gli infortuni dovuti a mancanza di attrezzature, la cui spesa rientra nella dotazione a sua disposizione.
weekly news 04/2011