Con la sentenza n. 2/30/11 depositata dalla Ctr di Torino l’11 gennaio 2011, chiarisce che gli “sconti di cassa”, per la natura loro natura finanziaria, devono essere iscritti nella diversa area del conto economico degli “interessi e altri oneri finanziari”, che accoglie la gestione relativa ai proventi ed oneri finanziari. Pertanto non sono deducibili dalla base imponibile Irap. E ciò anche se fossero rilevati in fattura e contabilizzati come rettifiche negative dei ricavi afferenti alla gestione ordinaria, poiché la cosa non snatura lì’origine degli sconti.
Sono esenti Irap solo gli sconti commerciali anche se non specificamente quantificati.
weekly news 06/2011