La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2804 del 7 febbraio 2011, ha sancito la legittimità di un avviso di rettifica notificato ad una società e basato su dei documenti extracontabili che erano stati rinvenuti all'interno dell'autovettura dell'amministratore della società medesima, dopo che il veicolo era stato sottoposto a controllo da una pattuglia della Guardia di finanza senza autorizzazione del procuratore della Repubblica.
Per la Cassazione, il reperimento dei documenti era da ritenersi legittimo “in quanto l'autovettura non era in quel momento adibita ad uso meramente personale o al trasporto per conto terzi ed era da ritenersi un bene appartenente all'impresa”.
Inoltre – continua la Corte – nella specie, la Guardia di finanza non aveva dovuto procedere all'apertura coattiva di plichi sigillati, borse, casseforti, mobili o simili dato che “l'acquisizione del brogliaccio avvenne col pieno consenso del proprietario dell'automezzo”.
In definitiva, il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio, costituisce indizio grave, preciso e concordante della esistenza di imponibili non riportati sulla contabilità ufficiale che legittima l'Amministrazione finanziaria a procedere all'accertamento induttivo.
weekly news 06/2011