Con la risoluzione n. 13/E del 9 febbraio 2011, l’agenzia delle Entrate scioglie alcuni nodi riguardanti il corretto trattamento tributario applicabile alle procure speciali, di cui all’articolo 63 del DPR n. 600/73 e all’articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 218/97.
La conclusione cui giunge la risoluzione n. 13/E/2011 è che le procure speciali che vengono conferite dai contribuenti ai professionisti per essere assistiti o rappresentati dinanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria non sono soggette all’imposta di bollo di 14,62 euro. La condizione di tale esenzione è che la procura riguardi l’assistenza e la rappresentanza fiscale del contribuente. Cioè preveda il compimento di atti, il rilascio di copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, la presentazione di dichiarazioni o denunzie e la presentazione di documenti e copie presso gli uffici finanziari e, come tali, esenti da bollo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della tabella allegata al Dpr 642/72.
In virtù, poi, del rapporto di imprescindibilità e necessarietà tra la procura e l’autentica, tanto che la procura può validamente essere presentata presso gli uffici finanziari solo se autenticata, l’Agenzia conclude che anche le autentiche di firma non sono soggette all'imposta di bollo. Ultima precisazione è che come tutti i documenti rilasciati in esenzione dal tributo di bollo, questi devono indicare l'uso per il quale la procura e la relativa autentica da parte del professionista sono state rilasciate. L’esenzione, inoltre, vale anche nel caso in cui l’attività di autentica della sottoscrizione sia esercitata dal pubblico ufficiale (notaio, funzionario delegato della PA).
weekly news 06/2011