Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione - sentenza n. 3160 dello scorso 9 febbraio 2011 - sino a che ai fabbricati non venga attribuita una rendita catastale, la base imponibile ai fini Ici viene determinata sulla base delle iscrizioni contabili. Dal momento, poi, in cui l'impresa contribuente formuli la richiesta di attribuzione della rendita, la stessa, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, “diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o può avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge”.
Altra pronuncia delle Sezioni unite civili della Cassazione, la n. 3157 del 9 febbraio 2011, ha invece avuto ad oggetto il metodo per il calcolo dell'Ici dei fabbricati del gruppo “D” che siano privi di rendita oltreché non posseduti o non interamente posseduti da imprese. Sciogliendo un contrasto prodottosi all'interno della sezione tributaria, i giudici delle Sezioni unite hanno sottolineato come, nei detti casi, debba essere applicato, in attesa dell'attribuzione della rendita, il criterio interinale della rendita presunta, “ancorché di difficile applicazione”.
Il criterio della rendita presunta - sottolinea il massimo consesso di legittimità - “è, per sua natura, interinale al pari e identicamente al criterio della rendita presunta utilizzato per i fabbricati ascrivibili a categorie catastali diverse dalla D”.
weekly news 06/2011