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Da Assonime le novita' sull'imposta di registro per i contratti di leasing immobiliare

Pubblicato il 18 febbraio 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Oggetto della circolare n. 3 del 15 febbraio 2011, di Assonime, sono le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2011 relative al trattamento tributario delle imposte indirette per i contratti di leasing immobiliare. Il quadro è mutato con riferimento alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ma non per il regime Iva.  Dal 1° gennaio 2011, in sede di acquisto da parte della società di leasing dell'immobile da concedere in locazione finanziaria, si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura ordinaria. Al momento del riscatto le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Assonime precisa che le novità riguardano tutti i contratti di leasing immobiliari, inclusi i fabbricati abitativi ed i terreni. Per i fabbricati abitativi, l'applicazione delle nuove norme comporta una sostanziale riduzione dell'onere fiscale poiché in sede di esercizio del riscatto al posto delle imposte indirette ordinarie si soggiace all'imposta fissa. Anche per il leasing di terreni non edificabili si ottiene un notevole risparmio d'imposta: essendo esenti da Iva, le imposte di registro ed ipocatastali si applicano in modo proporzionale solo per il primo trasferimento. 

Osserva, infine, la circolare n. 3 di Assonime, che è stato eliminato l'obbligo di registrazione per il contratto di leasing; ciò conduce al venir meno dell'obbligo di versare l'imposta di registro (1%, 0,5% o 2% a seconda del bene). Ora l'obbligo di registrazione vige solo in caso d'uso, senza distinzione di tipo di fabbricato. Secondo l'Associazione questo vale anche se il contratto è stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Inoltre se vengono registrati sono soggetti all'imposta in misura fissa.

weekly news 07/2011

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